Avv. Vito Patta
07-07-2023
Indennità di avviamento
Lindennità di avviamento, indicata dallarticolo 34 della legge 392 del 1978, è una somma di denaro che il locatore, chi affitta limmobile, deve corrispondere al conduttore (linquilino) al termine della locazione commerciale o alberghiera in alcuni casi previsti dalla legge. Lindennità di avviamento è, quindi, un indennità, che il proprietario deve corrispondere allinquilino una volta cessato il contratto di affitto per di ricompensarlo del maggiore valore produttivo che linquilino, con la sua attività, ha conferito allimmobile locato. Linquilino viene quindi premiato per aver avviato lattività commerciale che potrebbe continuare, anche successivamente al termine della locazione, e avvantaggiarsi della frequenza di clienti fidelizzati e della reputazione acquisita. Lindennità di avviamento è dovuta solo in quei casi in cui il contratto di affitto venga a cessare per cause imputabili al locatore/proprietario. Così, ad esempio, se il proprietario invia la disdetta al suo inquilino, questi deve ricevere lindennità di avviamento. Se al contrario linquilino vuole andarsene e recede dal contratto di affitto o inizia non pagare le rate e viene quindi sfrattato, non è dovuta nessuna indennità di avviamento.